Art. 219. Rispetto a ciascuna fune impiegata per apparecchi di trasporto delle persone debbono essere osservate le seguenti cautele: 1) prima dell'installazione deve essere accertata la resistenza a trazione della fune, o mediante certificato d'origine per le funi nuove, oppure, in ogni altro caso, mediante prove appositamente eseguite. Se la fune e' metallica, devono essere anche accertate con le stesse modalita' la resistenza a trazione dei fili che la compongono e il loro comportamento alla flessione; 2) ogni sei mesi durante il primo anno di uso ed ogni quattro mesi durante gli anni successivi, si deve procedere al taglio del tronco di fune sovrastante lo attacco della gabbia, ad un'altezza tale che comprenda almeno un metro di fune libera al disopra del dispositivo di attacco e consenta l'asportazione di un tratto di fune di lunghezza non inferiore a due metri. La parte tagliata, dopo verifica, deve essere sottoposta a prova di resistenza a trazione e, se trattasi di fune metallica, anche a prova di flessione dei fili. Per le funi metalliche e' ammesso determinare la resistenza della parte tagliata mediante prova a trazione sui singoli fili che la compongono, valendosi poi dei dati di proporzionalita' tra la resistenza della fune intera e quella dei singoli fili in possesso all'atto dell'installazione della fune, ai sensi del precedente numero 1). Dal computo dei fili da considerare per il calcolo della resistenza nel modo anzidetto, oltre a quelli rotti devono essere esclusi i fili che, all'atto della prova, hanno rivelato una resistenza a trazione che risulti del 10 per cento o piu' al di sotto della inedia riscontrata.