Art. 219. 
 
  Rispetto a ciascuna fune  impiegata  per  apparecchi  di  trasporto
delle persone debbono essere osservate le seguenti cautele: 
    1) prima dell'installazione deve essere accertata la resistenza a
trazione della fune, o mediante certificato  d'origine  per  le  funi
nuove, oppure, in  ogni  altro  caso,  mediante  prove  appositamente
eseguite. Se la fune e' metallica, devono essere anche accertate  con
le stesse  modalita'  la  resistenza  a  trazione  dei  fili  che  la
compongono e il loro comportamento alla flessione; 
    2) ogni sei mesi durante il primo anno di  uso  ed  ogni  quattro
mesi durante gli anni successivi, si deve  procedere  al  taglio  del
tronco di fune sovrastante lo attacco  della  gabbia,  ad  un'altezza
tale che comprenda almeno un metro di  fune  libera  al  disopra  del
dispositivo di attacco e consenta l'asportazione di un tratto di fune
di lunghezza non inferiore a due metri. 
  La parte tagliata, dopo verifica, deve essere sottoposta a prova di
resistenza a trazione e, se trattasi di fune metallica, anche a prova
di flessione dei fili. Per le funi metalliche e' ammesso  determinare
la resistenza della parte tagliata  mediante  prova  a  trazione  sui
singoli  fili  che  la  compongono,  valendosi  poi   dei   dati   di
proporzionalita' tra la resistenza della fune  intera  e  quella  dei
singoli fili in possesso all'atto dell'installazione della  fune,  ai
sensi del precedente numero 1). Dal computo dei fili  da  considerare
per il calcolo della resistenza nel modo anzidetto,  oltre  a  quelli
rotti devono essere esclusi i fili che, all'atto della  prova,  hanno
rivelato una resistenza a trazione che risulti del  10  per  cento  o
piu' al di sotto della inedia riscontrata.