Art. 221. 
 
  Ogni fune impiegata per la circolazione del personale  deve  essere
verificata per l'intera lunghezza ogni 30 giorni. 
  La  verifica  deve  essere  eseguita,  in  piena  luce,  dopo  aver
asportato il grasso che ricopre la fune e in modo che  questa  scorra
con una velocita' non superiore  a  0,50  m/sec.  Nel  caso  di  funi
spiroidali o chiuse, la verifica e' eseguita con l'ausilio di  idonee
apparecchiature. 
  Durante questa verifica e'  anche  misurato  in  diversi  punti  il
diametro della fune. 
  Se a seguito della verifica lo stato apparente o il numero dei fili
rotti della fune risulti tale da far dubitare della sua sicurezza, si
deve sospendere immediatamente l'esercizio della fune come  trasporto
di personale e sottoporla a piu' frequenti controlli. 
  Per le funi impiegate a solo servizio di estrazione la verifica  di
cui sopra e' obbligatoria per argani aventi potenza  superiore  a  50
CV.