Art. 222. Le funi metalliche devono essere messe fuori uso quando si verifichi una delle seguenti condizioni: a) se il coefficiente di sicurezza scende al di sotto di sei rispetto al massimo carica statico; b) se la fune presenti in una parte qualsiasi, su una lunghezza di due metri, un numero di fili rotti superiore al decimo del numero totale; c) se, a seguito dei piu' frequenti controlli disposti ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente, si riscontri in anormale progressivo aumento nel numero dei fili rotti o arrugginiti.