Art. 222. 
 
  Le  funi  metalliche  devono  essere  messe  fuori  uso  quando  si
verifichi una delle seguenti condizioni: 
    a) se il coefficiente di sicurezza scende  al  di  sotto  di  sei
rispetto al massimo carica statico; 
    b) se la fune presenti in una parte qualsiasi, su  una  lunghezza
di due metri, un numero di fili rotti superiore al decimo del  numero
totale; 
    c) se, a seguito dei piu' frequenti controlli disposti  ai  sensi
del  penultimo  comma  dell'articolo  precedente,  si  riscontri   in
anormale progressivo aumento nel numero dei fili rotti o arrugginiti.