Art. 524. 
                               Ricorsi 
 
  1. Avverso i provvedimenti adottati sulla  base  delle  graduatorie
definitive, di  cui  all'articolo  522,  per  il  conferimento  delle
supplenze annuali nella scuola materna,  elementare,  media  e  negli
istituti e scuole  di  istruzione  secondaria  superiore  e'  ammesso
ricorso da  parte  dei  singoli  interessati,  entro  il  termine  di
quindici giorni dalla  data  della  pubblicazione  dei  provvedimenti
stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alle commissioni
di cui all'articolo 525. 
  2. Con il ricorso i singoli interessati non possono proporre motivi
attinenti alla  legittimita'  delle  graduatorie,  deducibili  e  non
dedotti in sede di ricorso  in  opposizione  avverso  le  graduatorie
provvisorie. 
  3. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si  applica  l'
articolo 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre
1971, n. 1199. Il termine  di  cui  al  secondo  comma  del  medesimo
articolo 4 e' ridotto a dieci giorni. 
  4. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta  giorni
dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto  infruttuosamente
tale termine, i ricorsi si intendono respinti. 
  5. Le commissioni decidono anche sui ricorsi del personale  docente
non di ruolo avverso il licenziamento disposto dal capo  di  istituto
per scarso rendimento.  Contro  la  decisione  delle  commissioni  e'
ammesso ricorso al Ministero  della  pubblica  istruzione,  il  quale
decide entro sessanta  giorni,  su  conforme  parere  del  competente
consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale  della  pubblica
istruzione. 
  6. Avverso i provvedimenti adottati sulla  base  delle  graduatorie
definitive  per  il  conferimento  delle  supplenze   relative   alle
discipline degli istituti di istruzione artistica, e' ammesso ricorso
da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni
dalla data della  pubblicazione  dei  provvedimenti  stessi  all'albo
degli istituti, ad una commissione centrale presso il Ministero della
pubblica istruzione formata secondo i criteri stabiliti  dal  decreto
previsto nel presente articolo.