Art. 524. Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive, di cui all'articolo 522, per il conferimento delle supplenze annuali nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alle commissioni di cui all'articolo 525. 2. Con il ricorso i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimita' delle graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie. 3. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 e' ridotto a dieci giorni. 4. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti. 5. Le commissioni decidono anche sui ricorsi del personale docente non di ruolo avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto per scarso rendimento. Contro la decisione delle commissioni e' ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale decide entro sessanta giorni, su conforme parere del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 6. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze relative alle discipline degli istituti di istruzione artistica, e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo degli istituti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione formata secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto nel presente articolo.