Art. 558. (Art. 125 del Testo Unico) VEICOLI AMMESSI La circolazione sulle autostrade e' riservata, di regola, alle seguenti categorie di veicoli: - autovetture, con o senza rimorchio, per trasporto passeggeri con massimo ammesso di nove passeggeri compreso il conducente; - autocarri ed autobus, con o senza rimorchio, anche se articolati o snodati; - motocicli di cilindrata non inferiore ai 150 cmc.; - motocarrozzette di cilindrata non inferiore ai 250 cmc.; - motocarri e motofurgoni di cilindrata non inferiore al 500 cmc. E' data facolta' all'Ente concessionario, previo benestare dell'Ente concedente, di stabilire deroghe per consentire il transito ad altre categorie di veicoli. Le deroghe possono riguardare anche sia l'esclusione che l'ammissione dei veicoli sopraelencati.