(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 560)
                Art. 560. (Art. 125 del Testo Unico) 
                          PEDONI E ANIMALI 

 
  E' vietata sull'autostrada la circolazione di  pedoni  ed  animali,
eccezione fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In  dette
aree i cani potranno circolare solo se tenuti a guinzaglio.