(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 560)
Art. 560. (Art. 125 del Testo Unico)
PEDONI E ANIMALI
E' vietata sull'autostrada la circolazione di pedoni ed animali,
eccezione fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In dette
aree i cani potranno circolare solo se tenuti a guinzaglio.