Art. 568. (Art. 125 del Testo Unico) SOSTA E FERMATA Nessun veicolo puo' sostare o anche solo fermarsi lungo l'autostrada, fuorche' sulle aree di servizio o di sosta, oppure, in situazioni di emergenza, sulla banchina a cio' riservata, situata sulla destra della corsia di marcia normale. Per situazioni di emergenza si intendono tutti quei casi in cui il veicolo risulti inusabile per avaria o debba sostare per malessere fisico del conducente o dei viaggiatori. In tali casi e limitatamente ad essi soltanto, i conducenti devono portare il veicolo sulla banchina di sosta di emergenza, evitando ogni e qualsiasi ingombro alla corsia di marcia normale. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla banchina di sosta di emergenza, oppure allorche' il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti dell'autostrada in cui manchi tale banchina i conducente o altra persona deve portarsi posteriormente e ad adeguata distanza dal veicolo stesso, ovvero apporre l'apposito segnale previsto dall'art. 117 del Testo Unico allo scopo di segnalare a chiunque sopraggiunga la presenza del veicolo fermo, e cio' fino all'arrivo della Polizia in servizio sull'autostrada, ovvero dei mezzi di soccorso.