Art. 569. (Art. 125 del Testo Unico) SOSTA DI EMERGENZA E' fatto divieto di usare, la banchina di sosta d'emergenza per la marcia. Qualora un veicolo si trovi nella necessita' di avvalersi della banchina di sosta di emergenza, il conducente - prese tutte le precauzioni di cui all'articolo precedente - puo' occupare detta banchina per un tempo massimo non superiore a 5 ore (8 ore per gli autocarri). Trascorsi i predetti termini, il veicolo sara' rimosso a cura dell'Ente proprietario o dell'Ente concessionario e a spese del proprietario del veicolo. Il conducente del veicolo fermo sulla banchina di sosta di emergenza che necessiti di soccorso deve assolutamente astenersi dal richiedere ai veicoli in transito il traino del proprio veicolo. Egli dovra' attendere invece il passaggio della Polizia in servizio o del personale di soccorso per i provvedimenti del caso.