(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 574)
                Art. 574. (Art. 125 del Testo Unico) 
                               PEDAGGI 

 
  Tutti i veicoli ammessi a circolare su "autostrade a pedaggio" sono
tenuti al pagamento di un pedaggio, il cui importo varia in  funzione
della categoria cui il veicolo appartiene e del tratto di  autostrada
percorso. 
  Agli effetti delle tariffe  di  pedaggio,  le  varie  categorie  di
veicoli ammesse  alla  circolazione  sull'autostrada  possono  essere
raggruppate  in  classi  stabilite  in  base  alla  potenza   fiscale
calcolata secondo le disposizioni di legge vigenti in Italia. 
  Sono esentati dal pagamento del pedaggio i veicoli:  della  Polizia
stradale, dell'A.N.A.S., muniti dei  segni  contraddistintivi  e  dei
funzionari  dell'Ispettorato  della  viabilita'.,   dell'A.N.A.S.   e
dell'Ispettorato della motorizzazione civile, autorizzati al servizio
di polizia stradale, nonche' quelli di soccorso nell'espletamento del
relativo specifico servizio.