(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 576)
                Art. 576. (Art. 125 del Testo Unico) 
                        BIGLIETTI DI PEDAGGIO 

 
  Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente e'
tenuto a conservare accuratamente  il  biglietto  rilasciatogli  alla
entrata, evitando nel modo piu' assoluto di piegarlo  o  comunque  di
danneggiarlo. 
  Il pagamento del pedaggio, quando richiesto, e' dovuto  all'entrata
ovvero  all'uscita  del  veicolo  dalla  stazione,  unitamente   alla
consegna del biglietto rilasciato alla stazione di entrata. 
  Chiunque si trovi sprovvisto di biglietto, e' tenuto  a  pagare  il
pedaggio previsto per la classe del suo veicolo, calcolato dalla piu'
lontana stazione. 
  Qualsiasi  atto  avente  il  fine   di   eludere   parzialmente   o
integralmente il pedaggio comportera'  le  sanzioni  penali  previste
dalla legge.