(CODICE CIVILE-art. 866)
                              Art. 866. 
 
        (Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi). 
 
  Anche indipendentemente da un  piano  di  bonifica,  i  terreni  di
qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti  a  vincolo
idrogeologico, osservate le forme e  le  condizioni  stabilite  dalla
legge speciale, al fine di evitare che  possano  con  danno  pubblico
subire denudazioni, perdere la stabilita' o turbare il  regime  delle
acque. 
 
  L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro  trasformazione,  la
qualita' delle colture, il governo dei  boschi  e  dei  pascoli  sono
assoggettati, per effetto del  vincolo,  alle  limitazioni  stabilite
dalle leggi in materia. 
 
  Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere  sottoposti
a limitazione nella loro utilizzazione  i  boschi  che  per  la  loro
speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati  dalla  caduta  di
valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e  dalla  furia
dei venti, e  quelli  ritenuti  utili  per  le  condizioni  igieniche
locali.