(CODICE CIVILE-art. 868)
                              Art. 868. 
 
             (Regolamento protettivo dei corsi d'acqua). 
 
  I proprietari d'immobili situati in prossimita'  di  corsi  d'acqua
che arrecano o minacciano  danni  all'agricoltura,  ad  abitati  o  a
manufatti    d'interesse    pubblico    sono     obbligati,     anche
indipendentemente  da   un   piano   di   bonifica,   a   contribuire
all'esecuzione delle opere necessarie per il  regolamento  del  corso
d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.