Art. 610
       Fondi di incentivazione del personale militare e civile

1.  I  fondi  per  l'incentivazione della produttivita' del personale
militare  appartenente  alle  Forze armate e del personale civile del
Ministero  della  difesa  sono disciplinati dai pertinenti accordi di
concertazione e dalla contrattazione collettiva.