Art. 611 
Fondo da ripartire per provvedere a eventuali  sopravvenute  maggiori
               esigenze di spese per consumi intermedi 
 
  1.  Si  applica  al  Ministero  della  difesa  la  norma   di   cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  che
istituisce in ciascuno stato di previsione un fondo da ripartire  nel
corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori
esigenze di spese per consumi intermedi. 
 
          Note all'art. 611:
             -  Il  testo  dell'articolo  23, comma 1, della legge 27
          dicembre  2002,  n. 289 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria  2003),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre 2002, n. 305, e' il
          seguente:
             «Art.  23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
          del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di
          finanza   pubblica,  le  dotazioni  iniziali  delle  unita'
          previsionali   di   base  degli  stati  di  previsione  dei
          Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per
          consumi  intermedi  non  aventi  natura  obbligatoria  sono
          ridotte  del  10 per cento. In ciascuno stato di previsione
          della  spesa  e'  istituito un fondo da ripartire nel corso
          della  gestione  per  provvedere  ad eventuali sopravvenute
          maggiori  esigenze  di  spese per consumi intermedi, la cui
          dotazione  iniziale  e'  costituita  dal  10  per cento dei
          rispettivi  stanziamenti  come risultanti dall'applicazione
          del  periodo  precedente.  La  ripartizione  del  fondo  e'
          disposta  con  decreti del Ministro competente, comunicati,
          anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
          e  delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio,
          nonche'  alle  competenti  Commissioni  parlamentari e alla
          Corte dei conti».