Art. 701 
 
       Prima fase: valutazione dell'idoneita' all'avanzamento 
 
1. La fase di valutazione dell'idoneita' all'avanzamento deve  essere
diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l'ufficiale ha
assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado  rivestito  e  se
risulta  complessivamente  in  possesso  dei  requisiti  morali,   di
carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da
evidenziare la piena  attitudine  all'esercizio  delle  funzioni  del
grado superiore. 
2. Il possesso dei predetti requisiti, che per l'avanzamento ai  vari
gradi di generale o ammiraglio deve risultare in misura  rilevante  e
in modo particolarmente spiccato,  deve  essere  accertato  anche  se
all'ufficiale,  nel  periodo  oggetto  di   valutazione,   e'   stato
eccezionalmente  affidato  l'esercizio  delle  funzioni   del   grado
superiore. 
3. Costituisce ragionevole indice di non idoneita' l'aver  riportato,
in relazione al periodo trascorso nel grado posseduto, una prevalenza
di  qualifiche  finali  inferiori  a  «superiore  alla   media»   per
l'avanzamento fino al grado di colonnello o capitano di vascello e  a
«eccellente»  per  l'avanzamento  nei  vari  gradi  di   generale   o
ammiraglio, nonche' giudizi  particolarmente  negativi  nei  rapporti
informativi   e   nelle   voci   analitiche   della    documentazione
caratteristica riferite a uno o piu' requisiti fra quelli morali,  di
carattere e professionali, ritenuti necessari per bene  adempiere  le
funzioni del grado superiore.