Art. 701 Prima fase: valutazione dell'idoneita' all'avanzamento 1. La fase di valutazione dell'idoneita' all'avanzamento deve essere diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l'ufficiale ha assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulta complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore. 2. Il possesso dei predetti requisiti, che per l'avanzamento ai vari gradi di generale o ammiraglio deve risultare in misura rilevante e in modo particolarmente spiccato, deve essere accertato anche se all'ufficiale, nel periodo oggetto di valutazione, e' stato eccezionalmente affidato l'esercizio delle funzioni del grado superiore. 3. Costituisce ragionevole indice di non idoneita' l'aver riportato, in relazione al periodo trascorso nel grado posseduto, una prevalenza di qualifiche finali inferiori a «superiore alla media» per l'avanzamento fino al grado di colonnello o capitano di vascello e a «eccellente» per l'avanzamento nei vari gradi di generale o ammiraglio, nonche' giudizi particolarmente negativi nei rapporti informativi e nelle voci analitiche della documentazione caratteristica riferite a uno o piu' requisiti fra quelli morali, di carattere e professionali, ritenuti necessari per bene adempiere le funzioni del grado superiore.