Art. 702 
 
         Seconda fase: attribuzione del punteggio di merito 
 
1. La successiva fase di formazione della graduatoria  di  merito  e'
caratterizzata dall'attribuzione del punteggio agli ufficiali  idonei
secondo i meccanismi aritmetici di cui all'articolo  1058,  comma  6,
del codice, attraverso i quali  la  commissione,  nella  sintesi  del
relativo punteggio,  esprime  un  giudizio  di  merito  assoluto  nei
confronti  di  ciascun  ufficiale  scrutinando,  previa   valutazione
collegiale delle sue qualita', capacita' e attitudini. 
2. La graduatoria di cui al  comma  1  evidenzia  aritmeticamente  la
progressione che risulta attribuita a ogni ufficiale valutato. 
3. A parita' di punteggio, la precedenza e' data al piu'  anziano  in
ruolo.