Art. 706 
 
                      Rilevanza degli incarichi 
 
1. Ferma restando la preminenza degli incarichi validi  ai  fini  dei
periodi di  comando  e  delle  attribuzioni  specifiche,  costituisce
oggetto   di   valutazione   l'assolvimento   di   altri    incarichi
eventualmente conferiti. 
2. Nella valutazione degli ufficiali superiori  e  generali  e  gradi
corrispondenti particolare  rilevanza  deve  essere  attribuita  agli
incarichi che  richiedono  spiccate  capacita'  professionali  e  che
comportano gradi di autonomia e responsabilita' elevati. 
3.  La  rilevanza  degli  incarichi  non  e'  comunque  di  per   se'
attributiva di capacita' e  di  attitudini,  le  quali  vanno  sempre
accertate in concreto.