Art. 706 Rilevanza degli incarichi 1. Ferma restando la preminenza degli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e delle attribuzioni specifiche, costituisce oggetto di valutazione l'assolvimento di altri incarichi eventualmente conferiti. 2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacita' professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilita' elevati. 3. La rilevanza degli incarichi non e' comunque di per se' attributiva di capacita' e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.