Art. 710 
 
             Procedimento di votazione. Processo verbale 
 
1. Le commissioni di avanzamento sono convocate  dal  Ministro  della
difesa. 
2. Per la validita' delle relative  deliberazioni  e'  necessaria  la
presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto  di  voto.  I
voti sono attribuiti in forma palese e in ordine inverso di  grado  e
di anzianita'. Il presidente vota per ultimo. 
3.  La  votazione  e'  preceduta,  per  ciascun  ufficiale,   da   un
approfondito  esame  collegiale  delle  sue  qualita'  e   capacita',
osservando i criteri indicati negli articoli precedenti. Detto  esame
puo' essere svolto anche a seguito di elementi esposti da uno o  piu'
membri nominati dal presidente. 
4. La commissione esprime innanzi tutto  il  giudizio  sull'idoneita'
all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono  per  la
non  idoneita'  all'avanzamento  devono  pronunciarsi  con   motivato
riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le  funzioni  del
grado superiore. E' giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale  che
riporti un numero di  voti  favorevoli  superiore  a  due  terzi  dei
votanti. Successivamente  la  commissione,  osservando  le  modalita'
stabilite dall'articolo 1058 del codice e  previa  discussione  nella
quale ciascun membro esprime le ragioni poste a  base  delle  proprie
valutazioni, assegna collegialmente  a  ciascun  ufficiale  giudicato
idoneo il punto di merito previsto dall'articolo 1058, comma  4,  del
codice e, sulla  base  del  punto  attribuito,  compila  la  relativa
graduatoria  di  merito.  Le  attivita'  collegiali   relative   sono
descritte nel processo  verbale  redatto  dal  membro  designato  dal
presidente a svolgere le funzioni  di  segretario,  conformemente  al
modello e ai relativi allegati annessi al regolamento. 
5. In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di avanzamento
annullato dal giudice  amministrativo  o  dal  Capo  dello  Stato  in
accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della commissione
prendono  preliminarmente  conoscenza  dei  motivi  dell'annullamento
della relativa sentenza o del parere emesso sul ricorso straordinario
dal Consiglio di Stato. Dell'avvenuta presa  di  conoscenza  e'  dato
atto nel verbale di seduta. 
6. Se la commissione ha ritenuto  di  sentire  taluno  dei  superiori
gerarchici del valutando ai sensi dell'articolo 1032,  comma  3,  del
codice, le dichiarazioni rese devono risultare dal verbale di seduta. 
7. Il processo verbale, comprensivo della graduatoria di  merito,  e'
sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato all'adunanza  ed
e' sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa,  unitamente
agli elenchi degli ufficiali giudicati rispettivamente idonei  e  non
idonei, ai sensi dell'articolo 1064 del codice.