Art. 137. 
 
  Le aperture di carico e scarico delle macchine  indicate  al  primo
comma dell'art. 135 devono avere una forma tale ed essere disposte in
modo che i lavoratori non possano, anche accidentalmente,  venire  in
contatto con le mani o con altre  parti  del  corpo  con  gli  organi
lavoratori o di movimento interni della macchina.