Art. 528. 
                  Retribuzione supplenze temporanee 
  1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi  titolo
conferite e quale sia la loro durata con esclusione di quelle di  cui
all'articolo 527, spetta  limitatamente  al  servizio  effettivamente
prestato. 
  2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'
anno scolastico, il trattamento economico di cui  al  comma  1  dell'
articolo 527 e' corrisposto in trentesimi in relazione ai  giorni  di
servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.