Art. 533. 
                      Computo congedi e assenze 
 
  1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno  in  cui  il
docente supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende
servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di ruolo. 
  2. Entro cinque  giorni  dall'assenza  il  capo  di  istituto  deve
accertarne la causa; se l'assenza non risulti giustificata il docente
e' licenziato. 
  3. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del  termine
massimo di congedo o di assenza o che  dal  servizio  si  allontanino
dopo aver gia' raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati.