Art. 534. Organo competente 1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di istituto. 2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque per disposizioni dell'autorita' militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.