(Codice della navigazione-art. 940)
                              Art. 940. 
                       (Forma del contratto). 
 
  Il contratto  di  trasporto  di  persone  deve  esser  provato  per
iscritto. Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato  dal  vettore
fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato  nel
biglietto stesso.