Art. 941.
(Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo).
L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun
passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di
centosessantamila lire.
Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente e' tenuto per le
indennita' e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei
limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria
dei passeggeri.