(Codice della navigazione-art. 941)
                              Art. 941. 
       (Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo). 
 
  L'esercente  di  linee  aeree  regolari  deve  assicurare   ciascun
passeggero  contro  gli  infortuni  di   volo   per   la   somma   di
centosessantamila lire. 
 
  Ove non adempia a  tale  obbligo,  l'esercente  e'  tenuto  per  le
indennita' e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei
limiti previsti dalle  disposizioni  sull'assicurazione  obbligatoria
dei passeggeri.