Art. 942.
(Responsabilita' del vettore nel trasporto di persone).
Il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento
nell'esecuzione del trasporto, nonche' per i sinistri che colpiscono
la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al
compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi
dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e
possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno.