(Codice della navigazione-art. 942)
                              Art. 942. 
       (Responsabilita' del vettore nel trasporto di persone). 
 
  Il vettore risponde del danno per il ritardo e per  l'inadempimento
nell'esecuzione del trasporto, nonche' per i sinistri che  colpiscono
la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al
compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli  e  i  suoi
dipendenti e preposti  hanno  preso  tutte  le  misure  necessarie  e
possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno.