Art. 943.
(Limite del risarcimento nel trasporto di persone).
Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non
determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e
preposti non puo', per ciascuna persona, essere superiore a
centosessantamila lire.
Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di
assicurazione di cui all'articolo 941, il risarcimento da lui dovuto
per sinistri alla persona del passeggero non puo' superare la
differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in
base al contratto di assicurazione.