(Codice della navigazione-art. 943)
                              Art. 943. 
         (Limite del risarcimento nel trasporto di persone). 
 
  Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di  responsabilita'  non
determinata da dolo o  colpa  grave  sua  o  dei  suoi  dipendenti  e
preposti  non  puo',  per  ciascuna  persona,  essere   superiore   a
centosessantamila lire. 
 
  Nello stesso caso,  se  il  vettore  ha  adempiuto  all'obbligo  di
assicurazione di cui all'articolo 941, il risarcimento da lui  dovuto
per sinistri  alla  persona  del  passeggero  non  puo'  superare  la
differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in
base al contratto di assicurazione.