Art. 944.
(Responsabilita' e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli
non consegnati).
Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non
consegnatigli e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva
presso di se', dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento
di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le
avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore.
Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di
responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi
dipendenti e preposti, non puo' essere superiore alla cifra
complessiva di seimila lire per ciascun passeggero.