(Codice della navigazione-art. 944)
                              Art. 944. 
(Responsabilita' e limiti del risarcimento nel trasporto  di  bagagli
                          non consegnati). 
 
  Il vettore risponde della perdita e delle avarie  dei  bagagli  non
consegnatigli e degli oggetti in genere che il  viaggiatore  conserva
presso di se', dall'inizio delle operazioni d'imbarco  al  compimento
di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita  o  le
avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore. 
 
  Tuttavia  il  risarcimento  dovuto  dal   vettore,   in   caso   di
responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei  suoi
dipendenti  e  preposti,  non  puo'  essere  superiore   alla   cifra
complessiva di seimila lire per ciascun passeggero.