(Codice della navigazione-art. 946)
                              Art. 946 
                   (Perdita e avarie dei bagagli). 
 
  La perdita e le avarie subite dai  bagagli  consegnati  al  vettore
durante il trasporto devono esser fatte constare con riserva  scritta
entro tre giorni, e i danni da ritardo entro quattordici giorni dalla
riconsegna. 
 
  In mancanza di tali riserve  si  applica  il  disposto  dell'ultimo
comma dell'articolo 954.