Art. 946
(Perdita e avarie dei bagagli).
La perdita e le avarie subite dai bagagli consegnati al vettore
durante il trasporto devono esser fatte constare con riserva scritta
entro tre giorni, e i danni da ritardo entro quattordici giorni dalla
riconsegna.
In mancanza di tali riserve si applica il disposto dell'ultimo
comma dell'articolo 954.