(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 579)
                Art. 579. (Art. 126 del Testo Unico) 
                    OBBLIGHI AL SEGNALE D'ALLARME 

 
  I conducenti del veicoli,  appena  avvertita  una  segnalazione  di
allarme, devono tempestivamente portarsi  sul  margine  destro  della
carreggiata lasciando la maggior parte  possibile  della  carreggiata
libera al transito dei mezzi di soccorso e quindi  fermarsi;  possono
riprendere la marcia  solo  dopo  che  siano  passati  gli  automezzi
anzidetti. 
  Agli incroci regolati  gli  agenti  del  traffico  provvederanno  a
concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.