(CODICE CIVILE-art. 870)
                              Art. 870. 
 
                             (Comparti). 
 
  Quando e' prevista la formazione di  comparti,  costituenti  unita'
fabbricabili con speciali modalita' di costruzione e di  adattamento,
gli aventi  diritto  sugli  immobili  compresi  nel  comparto  devono
regolare i loro reciproci  rapporti  in  modo  da  rendere  possibile
l'attuazione del piano.  Possono  anche  riunirsi  in  consorzio  per
l'esecuzione delle opere. In mancanza  di  accordo,  puo'  procedersi
all'espropriazione a norma delle leggi in materia.