(CODICE CIVILE-art. 871)
                              Art. 871. 
 
              (Norme di edilizia e di ornato pubblico). 
 
  Le regole da osservarsi  nelle  costruzioni  sono  stabilite  dalla
legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali. 
 
  La legge speciale stabilisce altresi' le regole da  osservarsi  per
le costruzioni nelle localita' sismiche.