(CODICE CIVILE-art. 872)
                              Art. 872. 
 
                (Violazione delle norme di edilizia). 
 
  Le conseguenze di carattere amministrativo della  violazione  delle
norme indicate  dall'articolo  precedente  sono  stabilite  da  leggi
speciali. 
 
  Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne
risarcito, salva la facolta' di chiedere  la  riduzione  in  pristino
quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione
seguente o da questa richiamate.