Art. 28.
   1.  Gli  articoli  439  e  440 del codice di procedura penale sono
abrogati.
 
          Nota all'art. 28:
          -  Gli  articoli  439 e 440 del codice di procedura penale,
          recavano   disposizioni,   rispettivamente,   in   tema  di
          richiesta  di  giudizio  abbreviato e sui provvedimenti del
          giudice.