Art. 29.
   1. L'articolo 441 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  441.  -  (Svolgimento  del  giudizio  abbreviato)  - 1. Nel
giudizio   abbreviato   si   osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per
quelle di cui agli articoli 422 e 423.
   2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza
dell'ordinanza  che  dispone  il  giudizio  abbreviato,  equivale  ad
accettazione del rito abbreviato.
   3.  Il  giudizio  abbreviato  si svolge in camera di consiglio; il
giudice  dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando
ne fanno richiesta tutti gli imputati.
   4.  Se  la  parte  civile  non  accetta  il rito abbreviato non si
applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.
   5.  Quando  il  giudice  ritiene  di non poter decidere allo stato
degli  atti  assume,  anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini
della   decisione.   Resta   salva   in  tale  caso  l'applicabilita'
dell'articolo 423.
   6.  All'assunzione  delle  prove  di  cui  al comma 5 del presente
articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste
dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4 ".