Art. 30.
   1.  All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Ai  fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti
contenuti  nel  fascicolo  di  cui  all'articolo  416,  comma  2,  la
documentazione  di  cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte
nell'udienza ";
   b)  al  comma  2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "
Alla  pena  dell'ergastolo  e'  sostituita quella della reclusione di
anni trenta".
 
          Nota all'art. 30:
          -  Il  testo  vigente dell'art. 442 del codice di procedura
          penale,  come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  442  (Decisione).  - 1. Terminata la discussione, il
          giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
          1-bis.  Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli
          atti  contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2,
          la  documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove
          assunte nell'udienza.
          2.  In  caso  di condanna, la pena che il giudice determina
          tenendo  conto  di  tutte le circostanze e' diminuita di un
          terzo.  Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della
          reclusione di anni trenta.
          3.  La  sentenza  e'  notificata  all'imputato  che non sia
          comparso.
          4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2".