Art. 30. 1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza "; b) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: " Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta".
Nota all'art. 30: - Il testo vigente dell'art. 442 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza. 2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze e' diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta. 3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia comparso. 4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2".