Art. 31.
   1.  All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  L'imputato  e  il  pubblico  ministero  non  possono proporre
appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende
ad ottenere una diversa formula ";
   b) il comma 2 e' abrogato.
 
          Nota all'art. 31:
          -  Il  testo  vigente dell'art. 443 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.  443  (Limiti  all'appello).  -  1.  L'imputato  e il
          pubblico  ministero  non possono proporre appello contro le
          sentenze  di  proscioglimento,  quando  l'appello  tende ad
          ottenere una diversa formula.
          2. (abrogato).
          3.  Il  pubblico ministero non puo' proporre appello contro
          le  sentenze  di  condanna, salvo che si tratti di sentenza
          che modifica il titolo del reato.
          4.  Il  giudizio di appello si svolge con le forme previste
          dall'art. 599".