Art. 31. 1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula "; b) il comma 2 e' abrogato.
Nota all'art. 31: - Il testo vigente dell'art. 443 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 443 (Limiti all'appello). - 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula. 2. (abrogato). 3. Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. 4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599".