Art. 32.
   1.  Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
   "2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma  dell'articolo  129,  il  giudice,  sulla  base  degli atti, se
ritiene    corrette    la   qualificazione   giuridica   del   fatto,
l'applicazione  e la comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti,  nonche'  congrua  la  pena  indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione   enunciando  nel  dispositivo  che  vi  e'  stata  la
richiesta  delle  parti.  Se  vi  e' costituzione di parte civile, il
giudice  non  decide  sulla  relativa domanda; l'imputato e' tuttavia
condannato  al  pagamento  delle  spese sostenute dalla parte civile,
salvo  che  ricorrano  giusti  motivi  per  la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3".
 
          Nota all'art. 32:
          -  Il  testo  vigente dell'art. 444 del codice di procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  444  (Applicazione  della  pena  su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva,  o  di  una pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita   fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni  di
          reclusione   o   di   arresto,  soli  o  congiunti  a  pena
          pecuniaria.
          2.  Se  vi  e'  il  consenso  anche  della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
          la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
          civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
          l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
          sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
          motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
          3.  La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne
          l'efficacia,    alla    concessione    della    sospensione
          condizionale  della  pena.  In  questo  caso il giudice, se
          ritiene  che  la  sospensione  condizionale non puo' essere
          concessa, rigetta la richiesta".