Art. 33. 1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444. comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1"; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato".
Nota all'art. 33: - Il testo vigente dell'art. 446 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 446 (Richiesta di applicazione della pena e consenso). - 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458, comma 1. 2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto. 3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3. 4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato. 5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato. 6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve, enunciarne le ragioni".