Art. 33.
   1.  All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo
444.  comma  1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli
articoli  421,  comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di
apertura  del  dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo.
Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta
e'  formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo
458, comma 1";
   b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.  Il  consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini
previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato".
 
          Nota all'art. 33:
          -  Il  testo  vigente dell'art. 446 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.   446   (Richiesta   di  applicazione  della  pena  e
          consenso).  -  1.  Le  parti possono formulare la richiesta
          prevista  dall'art.  444,  comma 1, fino alla presentazione
          delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422,
          comma   3,  e  fino  alla  dichiarazione  di  apertura  del
          dibattimento  di  primo grado nel giudizio direttissimo. Se
          e'  stato  notificato  il decreto di giudizio immediato, la
          richiesta  e'  formulata  entro  il  termine e con le forme
          stabilite dall'art. 458, comma 1.
          2.  La  richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati
          oralmente;   negli  altri  casi  sono  formulati  con  atto
          scritto.
          3.  La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a
          mezzo  di  procuratore  speciale  e  la  sottoscrizione  e'
          autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3.
          4.  Il  consenso  sulla  richiesta puo' essere dato entro i
          termini  previsti  dal  comma 1, anche se in precedenza era
          stato negato.
          5.   Il   giudice,   se  ritiene  opportuno  verificare  la
          volontarieta'  della  richiesta  o del consenso, dispone la
          comparizione dell'imputato.
          6.  Il  pubblico  ministero,  in  caso  di  dissenso, deve,
          enunciarne le ragioni".