Art. 34.
   1.  Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
   "1.   Nell'udienza   prevista   dall'articolo   447,  nell'udienza
preliminare,  nel  giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il
giudice,  se  ricorrono  le  condizioni  per  accogliere la richiesta
prevista   dall'articolo   444,  comma  1,  pronuncia  immediatamente
sentenza.  Nel  caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di
rigetto  della  richiesta  da  parte  del  giudice  per  le  indagini
preliminari,  l'imputato,  prima  della dichiarazione di apertura del
dibattimento  di  primo  grado,  puo'  rinnovare  la  richiesta  e il
giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La
richiesta  non e' ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice.
Nello   stesso   modo  il  giudice  provvede  dopo  la  chiusura  del
dibattimento  di  primo  grado  o nel giudizio di impugnazione quando
ritiene  ingiustificato  il  dissenso  del  pubblico  ministero  o il
rigetto della richiesta".
 
          Nota all'art. 34:
          -  Il  testo  vigente dell'art. 448 del codice di procedura
          penale,  come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  448  (Provvedimenti  del giudice). - 1. Nell'udienza
          prevista   dall'art.  447,  nell'udienza  preliminare,  nel
          giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice,
          se  ricorrono  le  condizioni  per  accogliere la richiesta
          prevista  dall'art.  444, comma 1, pronuncia immediatamente
          sentenza.  Nel  caso  di  dissenso  da  parte  del pubblico
          ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice
          per   le  indagini  preliminari,  l'imputato,  prima  della
          dichiarazione  di apertura del dibattimento di primo grado,
          puo'  rinnovare  la  richiesta  e il giudice, se la ritiene
          fondata,  pronuncia  immediatamente  sentenza. La richiesta
          non  e' ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice.
          Nello  stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del
          dibattimento  di primo grado o nel giudizio di impugnazione
          quando  ritiene  ingiustificato  il  dissenso  del pubblico
          ministero o il rigetto della richiesta.
          2. In caso di dissenso, il pubblico ministero puo' proporre
          appello negli altri casi la sentenza e' inappellabile.
          3.  Quando  la  sentenza  e'  pronunciata  nel  giudizio di
          impugnazione,  il giudice decide sull'azione civile a norma
          dell'art. 578.".