Art. 35.
   1.  Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
   "2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima
che  sia  dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la
prosecuzione  del  giudizio  con  il rito abbreviato. Si applicano le
disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".
 
          Nota all'art. 35:
          -  Il  testo  vigente dell'art. 452 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.  452  (Trasformazione  del rito). - 1. Se il giudizio
          direttissimo  risulta  promosso  fuori  dei  casi  previsti
          dall'art.   449,  il  giudice  dispone  con  ordinanza,  la
          restituzione degli atti al pubblico ministero.
          2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice,
          prima  che  sia  dichiarato aperto il dibattimento, dispone
          con  ordinanza  la  prosecuzione  del  giudizio con il rito
          abbreviato.  Si  applicano  le  disposizioni degli articoli
          438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".