Art. 35. 1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".
Nota all'art. 35: - Il testo vigente dell'art. 452 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 452 (Trasformazione del rito). - 1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art. 449, il giudice dispone con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".