Articolo 41 (L)
                      Validita' dei certificati

   1.   I  certificati  rilasciati  dalle  pubbliche  amministrazioni
attestanti   stati,   qualita'  personali  e  fatti  non  soggetti  a
modificazioni  hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni
hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di
legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore.
   2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile,
gli  estratti  e  le  copie integrali degli atti di stato civile sono
ammessi   dalle  pubbliche  amministrazioni  nonche'  dai  gestori  o
esercenti  di pubblici servizi anche oltre i termini di validita' nel
caso  in  cui  l'interessato  dichiari, in fondo al documento, che le
informazioni  contenute  nel  certificato  stesso  non  hanno  subito
variazioni  dalla  data di rilascio. Il procedimento per il quale gli
atti  certificativi  sono  richiesti  deve  avere comunque corso, una
volta  acquisita  la  dichiarazione  dell'interessato. Resta ferma la
facolta'  di  verificare  la  veridicita'  e  la  autenticita'  delle
attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 76.