Art. 50 Ambito di applicazione 1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonche' le attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), secondo le procedure e con le modalita' previste dalle disposizioni del presente titolo. 2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale. 3. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali; b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.
Note all'art. 50: Per il testo dell'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 2. Il testo dell'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il seguente: "Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate: d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni; e) dalle societa' di professionisti di cui al comma 6, lettera a); f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6, lettera b); g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili".