Art. 50 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Quando ricorre una delle situazioni previste  dall'articolo  17,
comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti  di
cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della  Legge  i
servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche  integrata
e gli altri servizi tecnici concernenti  la  redazione  del  progetto
preliminare,  del  progetto  definitivo  ed  esecutivo   nonche'   le
attivita'   tecnico-amministrative   connesse   alla    progettazione
(seguivano alcune parole non  ammesse  al  "Visto"  della  Corte  dei
conti), secondo le  procedure  e  con  le  modalita'  previste  dalle
disposizioni del presente titolo. 
  2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla  data
di pubblicazione dei bandi  sono  aggiornati  secondo  le  variazioni
accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un  edificio
residenziale. 
  3. Ai fini del presente titolo si intendono per: 
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste  dalle
   vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate
   normali; 
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non  previste
   dalle vigenti tariffe. 
 
          Note all'art. 50:

             Per  il  testo dell'articolo 17, comma 4, della legge 11
          febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
          note all'articolo 2.

             Il testo dell'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e
          g)  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109 e successive
          modificazioni e' il seguente:
          "Art.  17  (Effettuazione delle attivita' di progettazione,
          direzione  dei  lavori  e  accessorie).  1.  Le prestazioni
          relative  alla  progettazione  preliminare,  definitiva  ed
          esecutiva   nonche'  alla  direzione  dei  lavori  ed  agli
          incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita'
          del  responsabile  unico  del  procedimento e del dirigente
          competente  alla  formazione del programma triennale di cui
          all'articolo 14, sono espletate:
             d)  da  liberi professionisti singoli od associati nelle
          forme  di  cui  alla  legge  23  novembre  1939, n. 1815, e
          successive modificazioni;
             e)  dalle  societa' di professionisti di cui al comma 6,
          lettera a);
             f)  dalle  societa'  di  ingegneria  di  cui al comma 6,
          lettera b);
             g)  da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti
          di  cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le
          disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili".