Art. 53 
               Requisiti delle societa' di ingegneria 
 
  1. Ai Fini dell'affidamento dei servizi disciplinati  dal  presente
titolo, le societa' di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un
direttore tecnico, con funzioni di  collaborazione  alla  definizione
degli indirizzi strategici  della  societa'  e  di  collaborazione  e
controllo sulle  prestazioni  svolte  dai  tecnici  incaricati  delle
progettazioni, che sia ingegnere  o  architetto  o  laureato  in  una
disciplina tecnica attinente all'attivita'  prevalente  svolta  dalla
societa', abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni
nonche'  iscritto,  al  momento  dell'assunzione  dell'incarico,   al
relativo albo professionale previsto dai vigenti  ordinamenti  ovvero
abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei  paesi
dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore  tecnico
o ad  altro  ingegnere  o  architetto  da  lui  dipendente  abilitato
all'esercizio  della  professione,  ed  iscritto  al  relativo   albo
professionale,  la  societa'  delega  il  compito  di   approvare   e
controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto
dell'affidamento;  l'approvazione  e   la   firma   degli   elaborati
comportano la solidale responsabilita' civile del direttore tecnico o
del delegato con  la  societa'  di  ingegneria  nei  confronti  della
stazione appaltante. 
  2. Il direttore tecnico e' formalmente  consultato  dall'organo  di
amministrazione della societa' ogni qualvolta  vengono  definiti  gli
indirizzi relativi all'attivita' di  progettazione,  si  decidono  le
partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o  a  concorsi  di
idee o di progettazione, e comunque si quando si trattano in generale
questioni  relative  allo  svolgimento  di  studi  di   fattibilita',
ricerche,   consulenze,   progettazioni,   direzioni   dei    lavori,
valutazioni  di  congruita'  tecnico-economica  e  studi  di  impatto
ambientale. 
  3.  Le  societa'   di   ingegneria   predispongono   e   aggiornano
l'organigramma  del  soci,  dei  dipendenti   o   dei   collaboratori
coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di
funzioni  professionali  e  tecniche,  nonche'  di  controllo   della
qualita'.  L'organigramma  riporta,  altresi',  l'indicazione   delle
specifiche competenze e responsabilita'. Se la societa' svolge  anche
attivita' diverse dalle prestazioni ai servizi  di  cui  all'articolo
50, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa  e  le
capacita'  professionali   espressamente   dedicate   alla   suddetta
prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito
allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di  cui
sopra, nonche' ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro
30 giorni  all'Autorita'.  La  verifica  delle  capacita'  economiche
finanziarie e tecnico-organizzative  della  societa'  ai  fini  della
partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si  riferisce
alla  sola  parte  della  struttura  dedicata   alla   progettazione.
L'indicazione delle  attivita'  diverse  da  quelle  appartenenti  ai
servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorita'.