Art. 33
Clienti idonei di Stati membri dell'Unione europea
1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto ai
sensi dell'articolo 19 della direttiva 98/30/CE di accedere ai
sistemi del gas e di concludere contratti di fornitura di gas con i
clienti dichiarati idonei in altri Paesi membri dell'Unione europea
in base all'applicazione della stessa direttiva, ove tale tipologia
di clienti sia stata dichiarata idonea in Italia ai sensi del
presente decreto.
2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione
europea e le imprese del gas aventi sede in Italia ma controllate
direttamente o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi
membri dell'Unione europea hanno diritto di concludere contratti di
vendita con clienti dichiarati idonei ai sensi del presente decreto
solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata
dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese
che le controllano, hanno sede.
3. Nel caso in cui un cliente dichiarato idoneo ai sensi del
presente decreto intenda concludere un contratto di fornitura di gas
con una o piu' imprese stabilite in un Paese membro dell'Unione
europea in cui tale tipologia di cliente non sia dichiarata idonea, e
che per tale motivo l'impresa opponga un rifiuto ad effettuare la
fornitura, o a dare accesso ai propri sistemi di trasporto,
distribuzione, ivi inclusi i servizi accessori di stoccaggio e
modulazione, il cliente idoneo ne informa il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, valutate
le condizioni del mercato e della particolare questione, potra'
richiedere alla Commissione delle Comunita' europee di obbligare
l'impresa di quel Paese membro ad effettuare la fornitura richiesta.
Nota all'art. 33:
- Il testo dell'art. 19 della direttiva 98/30/CE del
22 giugno 1998 (per il cui titolo vedasi note alle
premesse) e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Per evitare squilibri nell'apertura dei
mercati del gas nel periodo di cui all'art. 28:
a) i contratti di fornitura di gas di cui agli
articoli 15, 16 e 17 conclusi con un cliente idoneo del
sistema di un altro Stato membro non possono essere vietati
se il cliente e' considerato idoneo in entrambi i sistemi
interessati;
b) qualora le operazioni descritte alla lettera a)
siano rifiutate perche' il cliente e' considerato idoneo
soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo
conto della situazione del mercato e dell'interesse comune,
puo' obbligare la parte che rifiuta la fornitura di gas
richiesta ad effettuarla su richiesta dello Stato membro in
cui si trova il cliente idoneo.
2. La Commissione, parallelamente alla procedura e al
calendario di cui all'art. 28 e non oltre lo scadere della
meta' del periodo previsto da tale articolo, riesamina
l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), del presente
articolo, in base agli sviluppi del mercato e tenendo conto
dell'interesse comune. Alla luce dell'esperienza acquisita,
la Commissione valuta la situazione e riferisce in merito
ad eventuali squilibri nell'apertura dei mercati di gas,
con riferimento al paragrafo 1, lettera b)".