Art. 33
         Clienti idonei di Stati membri dell'Unione europea

  1.  Le  imprese  del  gas aventi sede in Italia hanno il diritto ai
sensi  dell'articolo  19  della  direttiva  98/30/CE  di  accedere ai
sistemi  del  gas e di concludere contratti di fornitura di gas con i
clienti  dichiarati  idonei in altri Paesi membri dell'Unione europea
in  base  all'applicazione della stessa direttiva, ove tale tipologia
di  clienti  sia  stata  dichiarata  idonea  in  Italia  ai sensi del
presente decreto.
  2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione
europea  e  le  imprese  del gas aventi sede in Italia ma controllate
direttamente  o  indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi
membri  dell'Unione  europea hanno diritto di concludere contratti di
vendita  con  clienti dichiarati idonei ai sensi del presente decreto
solo  nel  caso  in  cui  la  stessa  tipologia  di cliente sia stata
dichiarata  idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese
che le controllano, hanno sede.
  3.  Nel  caso  in  cui  un  cliente  dichiarato idoneo ai sensi del
presente  decreto intenda concludere un contratto di fornitura di gas
con  una  o  piu'  imprese  stabilite  in un Paese membro dell'Unione
europea in cui tale tipologia di cliente non sia dichiarata idonea, e
che  per  tale  motivo  l'impresa opponga un rifiuto ad effettuare la
fornitura,   o  a  dare  accesso  ai  propri  sistemi  di  trasporto,
distribuzione,  ivi  inclusi  i  servizi  accessori  di  stoccaggio e
modulazione,    il   cliente   idoneo   ne   informa   il   Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, il quale, valutate
le  condizioni  del  mercato  e  della  particolare questione, potra'
richiedere  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee di obbligare
l'impresa di quel Paese membro ad effettuare la fornitura richiesta.
 
          Nota all'art. 33:
              - Il  testo  dell'art.  19 della direttiva 98/30/CE del
          22 giugno   1998  (per  il  cui  titolo  vedasi  note  alle
          premesse) e' il seguente:
              "Art.  19. - 1. Per evitare squilibri nell'apertura dei
          mercati del gas nel periodo di cui all'art. 28:
                a) i  contratti  di  fornitura  di  gas  di  cui agli
          articoli  15,  16  e  17 conclusi con un cliente idoneo del
          sistema di un altro Stato membro non possono essere vietati
          se  il  cliente e' considerato idoneo in entrambi i sistemi
          interessati;
                b) qualora  le  operazioni  descritte alla lettera a)
          siano  rifiutate  perche'  il cliente e' considerato idoneo
          soltanto  in  uno  dei due sistemi, la Commissione, tenendo
          conto della situazione del mercato e dell'interesse comune,
          puo'  obbligare  la  parte  che rifiuta la fornitura di gas
          richiesta ad effettuarla su richiesta dello Stato membro in
          cui si trova il cliente idoneo.
              2.  La  Commissione, parallelamente alla procedura e al
          calendario  di cui all'art. 28 e non oltre lo scadere della
          meta'  del  periodo  previsto  da  tale articolo, riesamina
          l'applicazione  del  paragrafo  1, lettera b), del presente
          articolo, in base agli sviluppi del mercato e tenendo conto
          dell'interesse comune. Alla luce dell'esperienza acquisita,
          la  Commissione  valuta la situazione e riferisce in merito
          ad  eventuali  squilibri  nell'apertura dei mercati di gas,
          con riferimento al paragrafo 1, lettera b)".