Art. 34
Linee dirette tra imprese e clienti idonei
di altri Stati membri dell'Unione europea
1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto di
realizzare linee dirette per rifornire i clienti dichiarati idonei
nel territorio nazionale, nonche' in altri Paesi membri dell'Unione
europea in base all'applicazione della direttiva 98/30/CE, a
condizione che l'accesso al sistema del gas di quel Paese membro sia
stato loro motivatamente rifiutato.
2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione
europea hanno diritto di realizzare linee dirette per rifornire
clienti italiani dichiarati idonei ai sensi del presente decreto ed a
condizione che l'accesso al sistema nazionale del gas sia stato loro
motivatamente rifiutato.
Nota all'art. 34:
- Per il titolo della direttiva 98/30/CE del 22 giugno
1998 vedasi in note alle premesse.