Art. 34
             Linee dirette tra imprese e clienti idonei
              di altri Stati membri dell'Unione europea

  1.  Le  imprese  del  gas aventi sede in Italia hanno il diritto di
realizzare  linee  dirette  per rifornire i clienti dichiarati idonei
nel  territorio  nazionale, nonche' in altri Paesi membri dell'Unione
europea   in   base  all'applicazione  della  direttiva  98/30/CE,  a
condizione  che l'accesso al sistema del gas di quel Paese membro sia
stato loro motivatamente rifiutato.
  2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione
europea  hanno  diritto  di  realizzare  linee  dirette per rifornire
clienti italiani dichiarati idonei ai sensi del presente decreto ed a
condizione  che l'accesso al sistema nazionale del gas sia stato loro
motivatamente rifiutato.
 
          Nota all'art. 34:
              - Per  il titolo della direttiva 98/30/CE del 22 giugno
          1998 vedasi in note alle premesse.