Art. 131.
                        Incarichi giornalieri
  1.  Il provveditore regionale conferisce direttamente gli incarichi
previsti dal secondo comma dell'articolo 80 della legge.
  2.  Al  conferimento  degli  incarichi  si  provvede  a  seguito di
accertamento  dell'idoneita'  del  richiedente ad assolvere i compiti
relativi.
  3.  A  tal  fine, in ogni provveditorato regionale, una commissione
composta  dal  provveditore,  che  la  presiede,  e  da due dirigenti
dell'amministrazione  penitenziaria,  integrata  da  un esperto nella
materia  relativa all'incarico da conferire, sottopone il richiedente
ad un colloquio inteso a valutare l'idoneita' indicata nel comma 2.
  4.   Esercita   le   funzioni  di  segretario  un  funzionario  del
provveditorato regionale.
 
          Nota all'articolo 131:
              - Per il testo dei commi secondo e quarto dell'art. 80,
          della  citata della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si
          veda la nota all'art. 28.