Art. 131. Incarichi giornalieri 1. Il provveditore regionale conferisce direttamente gli incarichi previsti dal secondo comma dell'articolo 80 della legge. 2. Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di accertamento dell'idoneita' del richiedente ad assolvere i compiti relativi. 3. A tal fine, in ogni provveditorato regionale, una commissione composta dal provveditore, che la presiede, e da due dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, integrata da un esperto nella materia relativa all'incarico da conferire, sottopone il richiedente ad un colloquio inteso a valutare l'idoneita' indicata nel comma 2. 4. Esercita le funzioni di segretario un funzionario del provveditorato regionale.
Nota all'articolo 131: - Per il testo dei commi secondo e quarto dell'art. 80, della citata della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda la nota all'art. 28.