Art. 132.
Nomina degli esperti per le attivita'    di    osservazione    e   di
                             trattamento
  1. Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte
d'appello,  un  elenco  degli  esperti  dei  quali le direzioni degli
istituti  e  dei  centri di servizio sociale possano avvalersi per lo
svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento ai sensi
del quarto comma dell'articolo 80 della legge.
  2.  Nell'elenco  sono iscritti professionisti che siano di condotta
incensurata  e  di  eta'  non  inferiore  agli  anni venticinque. Per
ottenere  l'iscrizione  nell'elenco i professionisti, oltre ad essere
in  possesso  del  titolo  professionale  richiesto, devono risultare
idonei   a   svolgere  la  loro  attivita'  nello  specifico  settore
penitenziario.  L'idoneita' e' accertata dal provveditorato regionale
attraverso  un  colloquio  e  la valutazione dei titoli preferenziali
presentati  dall'aspirante.  A  tal fine, il provveditorato regionale
puo'  avvalersi  del  parere di consulenti docenti universitari nelle
discipline previste dal quarto comma dell'articolo 80 della legge.
  3.  Le  direzioni  degli  istituti e dei centri di servizio sociale
conferiscono  agli  esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi,
su autorizzazione del provveditorato regionale.
 
          Nota all'articolo 132:
              - Per il testo dei commi secondo e quarto dell'art. 80,
          della  citata della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si
          veda la nota all'art. 28.