Art. 132. Nomina degli esperti per le attivita' di osservazione e di trattamento 1. Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d'appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge. 2. Nell'elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di eta' non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attivita' nello specifico settore penitenziario. L'idoneita' e' accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale puo' avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell'articolo 80 della legge. 3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione del provveditorato regionale.
Nota all'articolo 132: - Per il testo dei commi secondo e quarto dell'art. 80, della citata della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda la nota all'art. 28.