Art. 133
        Attribuzioni dei direttori dei centri di rieducazione
         e degli uffici di servizio sociale per i minorenni

  1.   Le  attribuzioni  corrispondenti  a  quelle  che  il  presente
regolamento demanda al provveditore regionale e al centro di servizio
sociale  per  adulti  sono  esercitate  rispettivamente dal direttore
dell'ufficio  per  la  giustizia  minorile e dall'ufficio di servizio
sociale per i minorenni territorialmente competenti.