Art. 133
Attribuzioni dei direttori dei centri di rieducazione
e degli uffici di servizio sociale per i minorenni
1. Le attribuzioni corrispondenti a quelle che il presente
regolamento demanda al provveditore regionale e al centro di servizio
sociale per adulti sono esercitate rispettivamente dal direttore
dell'ufficio per la giustizia minorile e dall'ufficio di servizio
sociale per i minorenni territorialmente competenti.