Art. 134. Disposizioni relative ai servizi 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli istituti in cui i servizi igienici non sono collocati in un vano annesso alla camera, si provvedera', attraverso ristrutturazioni, ad adeguarli alla prescrizione di cui all'articolo 7, secondo gli interventi di edilizia penitenziaria resi possibili dalle disponibilita' di bilancio. Analogamente si provvedera' per dotare i servizi igienici di doccia e, particolarmente negli istituti e sezioni femminili, di bidet, la' dove non ne siano dotati. 2. I servizi sistemati all'interno della camera, fino alla loro soppressione, dovranno, comunque, consentire la utilizzazione con le opportune condizioni di riservatezza. 3. Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell'articolo 7, e' consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno.