Art. 135.
Disposizioni relative ai locali per  confezione  e  consumazione  del
                                vino
  1.  Entro  cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  i  locali  indicati  nei  commi 1 e 3 dell'articolo 13,
devono  essere  realizzati  negli  istituti gia' esistenti attraverso
adeguate  ristrutturazioni,  secondo  gli  interventi  consentiti  di
edilizia   penitenziaria,  resi  possibili  dalle  disponibilita'  di
bilancio.
  2.  Finche'  non  sia  realizzato  quanto  previsto  al  comma  1 e
manchino,  comunque,  locali  accessibili  a  gruppi  di detenuti, la
consumazione  dei  pasti  dovra'  avvenire  nelle camere, utilizzando
idonei piani di appoggio.
  3. Inoltre, sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al
comma  1, potra' essere autorizzata, nelle camere o, se possibile, in
luogo  diverso  ed  adeguato, la cottura di generi di facile e rapida
preparazione,  stabilendo  i  generi ammessi, nonche' le modalita' da
osservare  e la entita', anche forfettaria, della eventuale spesa per
energia  a carico dell'utente se sia reso possibile l'uso di fornelli
elettrici.