Art. 135.
Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del
vino
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, i locali indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 13,
devono essere realizzati negli istituti gia' esistenti attraverso
adeguate ristrutturazioni, secondo gli interventi consentiti di
edilizia penitenziaria, resi possibili dalle disponibilita' di
bilancio.
2. Finche' non sia realizzato quanto previsto al comma 1 e
manchino, comunque, locali accessibili a gruppi di detenuti, la
consumazione dei pasti dovra' avvenire nelle camere, utilizzando
idonei piani di appoggio.
3. Inoltre, sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al
comma 1, potra' essere autorizzata, nelle camere o, se possibile, in
luogo diverso ed adeguato, la cottura di generi di facile e rapida
preparazione, stabilendo i generi ammessi, nonche' le modalita' da
osservare e la entita', anche forfettaria, della eventuale spesa per
energia a carico dell'utente se sia reso possibile l'uso di fornelli
elettrici.